Organizzazione
Art. 10
Organi
Gli organi della SCB sono:
a) l’Assemblea generale dei soci,
b) il comitato,
c) i revisori,
d) le commissioni o i delegati nominati dal comitato
Art. 11
Assemblea generale
L’Assemblea Generale è l’organo supremo della SCB. Essa si riunisce almeno una volta all’anno entro il 30 aprile ed è convocata dal comitato, con preavviso di almeno 15 giorni, indicando per scritto l’ordine del giorno.
Il comitato deve pure sottoporre, con il suo preavviso anche eventuali proposte individuali o collettive motivate che i soci gli presentassero almeno 20 giorni prima dell’Assemblea. Assemblee straordinarie possono essere convocate in ogni tempo.
Art. 12
Deliberazioni
L’Assemblea Generale è valida qualsiasi sia il numero dei soci presenti e decide a maggioranza semplice, salvo per le modifiche statutarie ove è richiesta la maggioranza dei 2/3 dei soci presenti e riservate le disposizioni dell’art. 18 in merito allo scioglimento della società.
Le votazioni si fanno per alzata di mano. A richiesta può essere domandato lo scrutinio segreto.
Sono di competenza esclusiva dell’assemblea generale:
a) la nomina del presidente
dei membri di comitato dei revisori
b) l’approvazione del rapporto annuale, dei conti d’esercizio e del rapporto dei revisori
c) la nomina dei soci onorari
d) l’espulsione o la radiazione di soci
e) la determinazione dei contributi annuali di soci
f) la revisione dello statuto e lo scioglimento della società
Art. 13
Il comitato
I membri del comitato stanno in carica 3 anni e sono rieleggibili. Il comitato è composto da 5 a 11 membri:
a) 1 - presidente
b) 1 - vice-presidente
c) 1 - segretario
d) 1 - cassiere
e) 1/7 - membri
Art. 14
Compito del comitato
Il comitato ha le seguenti competenze:
a) nomina il vice-presidente, il segretario ed il cassiere
b) cura l’esecuzione delle decisioni assembleari
c) promuove le iniziative per il conseguimento degli scopi della società
d) allestisce i preventivi ed i consuntivi annuali
e) veglia sull’osservanza dello statuto e sull’andamento generale della società
f) nomina e scioglie le commissioni speciali e dà incarichi a delegati
Il presidente, o in sua vece il vice-presidente, vincola la società con la sua firma collettivamente con il segretario o con il cassiere.
Art. 15
I revisori
La commissione di revisione dei conti è composta di due membri e di un supplente. Essa è nominata dall’assemblea generale e rimane in carica 2 anni; ha il diritto di esaminare in ogni tempo i registri sociali e provvede all’esame dei conti annuali prima dell’assemblea generale ordinaria, cui presenta un rapporto scritto.